La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un legale rappresentante di una società, imputato per omessa vigilanza sulla sicurezza in un cantiere. L'imputato, prosciolto in primo grado per la particolare tenuità del fatto, chiedeva l'assoluzione piena sostenendo di aver estinto il reato secondo la procedura del D.Lgs. 758/1994. La Corte ha stabilito che per l'estinzione del reato sicurezza lavoro non è sufficiente sanare la violazione, ma è indispensabile anche il pagamento della sanzione amministrativa entro i termini di legge, condizione non rispettata nel caso di specie.
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