Un individuo ha presentato ricorso contro l'ordinanza che dichiarava inammissibile il suo gravame contro un decreto di sequestro preventivo di opere d'arte. L'uomo, estraneo al reato di riciclaggio, sosteneva di aver acquistato i beni in buona fede e di non aver ricevuto notifica della confisca definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. Ha ribadito che, una volta intervenuta la confisca definitiva, il terzo proprietario deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione tramite incidente di esecuzione per la restituzione del bene, non al tribunale del riesame. Il ricorso mancava di interesse giuridico, portando all'inammissibilità ricorso confisca.
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