Un imputato, giudicato con rito abbreviato, non ha ricevuto la notifica della sentenza di primo grado, presentando un appello tardivo. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile. L'imputato ha poi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omessa notifica della sentenza all'imputato assente avrebbe dovuto annullare la decisione d'appello. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, dopo la riforma del 2014, l'imputato assente nel rito abbreviato non ha diritto alla notifica dell'estratto della sentenza. I termini per impugnare decorrono dal deposito della motivazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione alla cassa delle ammende.
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