La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, condannato per lesioni personali. L'imputato contestava la sua responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negata sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero o mere doglianze di fatto, già valutate dai giudici precedenti, o manifestamente infondati, o proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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