Un Condannato aveva chiesto di scontare la sua pena a domicilio, ma il Magistrato e poi il Tribunale di Sorveglianza hanno respinto la sua richiesta. Il Condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la motivazione del rifiuto. Tuttavia, la Corte ha scoperto che il Condannato aveva già terminato di espiare la pena prima della decisione sul ricorso. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso per fine pena, ovvero il ricorso non poteva più essere esaminato per mancanza di interesse. Non sono state applicate spese processuali o sanzioni pecuniarie.
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