Un condannato affetto da patologie fisiche e psichiatriche ha richiesto il differimento della pena e la detenzione domiciliare. In passato, i domiciliari gli erano stati revocati per condotte pericolose, tra cui minacce e il danneggiamento del braccialetto elettronico. Durante il ricorso in Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso nuovamente i domiciliari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta sui domiciliari per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il beneficio era già stato ottenuto. Ha invece rigettato la richiesta di differimento della pena. La Suprema Corte ha chiarito che il differimento della pena richiede un imminente pericolo di vita o danni gravissimi non curabili in carcere, i quali devono prevalere sulle esigenze di sicurezza e tutela della collettività.
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