La Corte di Cassazione conferma la condanna di un amministratore di diritto per bancarotta fraudolenta. La sentenza chiarisce che per la responsabilità del cosiddetto "prestanome" è sufficiente la consapevolezza generica delle attività illecite, senza necessità di conoscere ogni singola operazione. Inoltre, stabilisce che il reato di bancarotta, ai fini della revoca di benefici come la sospensione condizionale, si considera commesso al momento della dichiarazione di fallimento e non al tempo delle singole condotte distrattive. Questo caso evidenzia i gravi rischi per chi accetta ruoli di facciata in società gestite da altri, confermando un orientamento rigoroso sulla bancarotta fraudolenta prestanome.
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