La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12717/2025, ha rigettato il ricorso di un imputato che contestava il calcolo del termine per l'appello. La Corte ha chiarito che la sospensione feriale termini posticipa l'inizio della decorrenza al giorno immediatamente successivo alla fine del periodo di sospensione (31 agosto), senza che un eventuale giorno festivo iniziale possa causare un ulteriore slittamento. L'appello, depositato un giorno dopo la scadenza, è stato quindi correttamente dichiarato inammissibile.
Continua »