La Corte di Cassazione ha confermato la decisione che dichiara un appello inammissibile perché l'imputato, giudicato in assenza, non aveva depositato lo specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza di primo grado e contenente l'elezione di domicilio. La Corte ha precisato che un precedente stato di detenzione dell'imputato non è sufficiente a derogare a tale requisito, specialmente se avvenuto in un momento temporale non allineato con la fase dell'impugnazione, ribadendo il rigore formale introdotto dalla recente riforma processuale.
Continua »