Un automobilista, accusato di lesioni personali stradali, concorda con il pubblico ministero una pena patteggiata. Il Tribunale applica la pena concordata ma stabilisce una sanzione amministrativa accessoria, nello specifico la sospensione della patente, in misura superiore rispetto a quella ipotizzata nell'accordo, considerando la gravità delle lesioni riportate dalla vittima. L'automobilista ricorre in Cassazione ritenendo la sanzione sproporzionata e vincolata all'accordo. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'accordo sul patteggiamento non vincola il giudice nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria, in quanto quest'ultima è sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, il conducente perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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