Un uomo, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, non impugna la sentenza. I suoi complici, invece, ricorrono in appello e vengono assolti. L'uomo chiede allora di beneficiare della loro assoluzione tramite l'effetto estensivo dell'impugnazione. La Cassazione respinge la sua richiesta. La Corte stabilisce che l'assoluzione dei complici si basava su motivi personali, cioè sulla mancanza di prove del loro specifico coinvolgimento. Al contrario, l'esistenza del gruppo criminale e la partecipazione dell'uomo erano state provate. Di conseguenza, la sua condanna rimane valida.
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