La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da tre amministratori societari condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale all'interno di un articolato gruppo di imprese. Nei gradi precedenti, i giudici avevano escluso per due coimputati la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità per vizi di contestazione, ma non avevano esteso tale beneficio al presunto vertice del gruppo societario, aumentando inoltre gli incrementi sanzionatori per la continuazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due gregari, i quali invocavano la prescrizione su parti ormai coperte da giudicato. Al contempo, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'amministratore principale: l'aggravante oggettiva cancellata per i coimputati si estende automaticamente anche a lui. Rilevata la violazione del divieto di peggioramento della pena, la Cassazione ha ridotto la sua condanna da dieci a sette anni di reclusione.
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