Un Lavoratore, condannato per lesioni personali, ha chiesto la rescissione del giudicato. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile per diversi motivi: presentazione in un ufficio sbagliato, tardività e conoscenza effettiva del processo da parte del Lavoratore. Il Lavoratore ha presentato un ricorso penale alla Corte di Cassazione, contestando solo uno dei motivi di inammissibilità. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso penale, poiché il ricorrente non aveva impugnato tutte le ragioni autonome poste a base della decisione di inammissibilità, in particolare quella relativa alla tardività. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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