La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso a causa di un errore procedurale nel suo deposito. La sentenza chiarisce che, a seguito della Riforma Cartabia, l'atto di impugnazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Questo vizio di forma, legato all'inammissibilità del ricorso per cassazione, ha precluso l'esame nel merito delle questioni sollevate, relative a una presunta truffa e alla prescrizione del reato.
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