L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello. La violazione risaliva all'omessa elezione di domicilio per l'impugnazione, adempimento richiesto a pena di inammissibilità. Il difensore aveva provato a sanare la mancanza mediante un atto di integrazione, ma la firma apparteneva esclusivamente al legale, il quale risultava privo di procura speciale. La Corte di Cassazione ha confermato che la mancanza dell'atto o della procura speciale rende insanabile la violazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna de L'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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