La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un'ordinanza della Corte d'Appello. Il motivo è la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di appello, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Suprema Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, affermando che la norma sull'elezione di domicilio appello non lede il diritto di difesa ma ne regola le modalità di esercizio, rendendo l'adempimento obbligatorio a pena di inammissibilità.
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