La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'applicazione dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'imputato presentava un tasso alcolemico superiore a 2 g/l e la sua vettura mostrava evidenti danni da impatto contro ostacoli non identificati. La difesa sosteneva l'assenza di prova dell'incidente, non essendovi altri mezzi coinvolti o testimoni oculari del sinistro, contestando inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti e della non menzione. I giudici hanno chiarito che l'aggravante scatta con qualunque urto o sbandamento ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica, anche senza feriti o controparti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato, con conseguente condanna del conducente al pagamento delle spese di giudizio.
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