L'Imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per guida senza patente in violazione delle misure di prevenzione con recidiva biennale, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione dei giudici di merito priva di adeguata motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico o indulgenziale. Per ottenerle, la difesa deve indicare elementi positivi specifici e concreti. Nel caso in esame, la richiesta era del tutto generica e l'imputato presentava numerosi precedenti penali. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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