La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 40203/2024, ha confermato che un appello penale è inammissibile se l'atto non contiene o allega la dichiarazione o elezione di domicilio. Questo requisito formale, previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., è necessario anche se l'imputato era presente al processo di primo grado. La Corte ha chiarito che un richiamo implicito nel mandato al difensore non è sufficiente a soddisfare l'onere di legge, rendendo la dichiarazione di domicilio appello un adempimento cruciale.
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