L'Imputato, condannato in primo grado per concorso nel reato di ricettazione di particolare tenuità, ha presentato impugnazione contestando la sentenza. La Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza formale e contenutistica delle censure mosse. L'Imputato ha quindi presentato ricorso per cassazione lamentando l'errata applicazione delle norme processuali, sostenendo la validità del proprio atto. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive, ribadendo che la specificità dei motivi di appello richiede una critica puntuale e argomentata delle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della prima sentenza. A causa della genericità delle censure e della colpa nella redazione dell'atto, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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