Un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo, sostenendo che la società di recupero crediti non avesse fornito una valida prova della titolarità del credito. La società aveva basato la sua pretesa sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una cessione in blocco, con un rinvio a un link internet per identificare i crediti ceduti. Il debitore riteneva questa modalità insufficiente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: la pubblicazione in Gazzetta, anche se integrata da un collegamento ipertestuale, può essere considerata dal giudice una prova adeguata. La valutazione di tale prova rientra nel potere del giudice di merito. Di conseguenza, la società ha vinto la causa e il suo diritto a riscuotere il debito è stato confermato.
Continua »