Quattro proprietari sono stati condannati per abuso edilizio. Due di essi avevano demolito spontaneamente le opere abusive e ottenuto una sanatoria parziale per le parti residue, chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto, dell'attenuante del risarcimento del danno e la conversione della pena detentiva in pecuniaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che la demolizione spontanea e la sanatoria parziale non estinguono il reato di abuso edilizio, né integrano la particolare tenuità. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di due proprietari limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante della riparazione del danno (poiché la demolizione elimina le conseguenze del reato, escludendo i costi di accertamento dello Stato) e alla negata conversione della pena detentiva in pecuniaria, rinviando la decisione alla Corte d'appello di Perugia.
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