L'Imputato, condannato per percosse, minaccia e diffamazione, ha contestato l'appello proposto dalle Parti Civili per ottenere il risarcimento dei danni, inizialmente non concesso dal Giudice di pace. L'Imputato sosteneva la mancanza di legittimazione e il difetto di procura speciale del difensore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'appello della parte civile è pienamente ammissibile contro i capi civili della sentenza di condanna. Inoltre, ha chiarito che la procura speciale rilasciata all'avvocato per il risarcimento dei danni estende la sua validità anche ai gradi successivi, senza necessità di un mandato specifico per l'impugnazione. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e di difesa.
Continua »