La sentenza Cass. Pen., Sez. II, n. 52145/2019 analizza un caso di impugnazione parte civile avverso una sentenza di assoluzione per il reato di truffa. Un soggetto era stato assolto in appello dall'accusa di aver venduto un veicolo con fermo amministrativo. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'interesse della parte civile ad impugnare per evitare un nuovo giudizio civile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che le censure sollevate miravano a una rilettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, e non a evidenziare un vizio di motivazione logico-giuridico.
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