L'Imputata, condannata dal Giudice di Pace per lesioni volontarie alla sola pena pecuniaria e al risarcimento dei danni, ha proposto appello. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che riguardasse solo i profili penali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Imputata, stabilendo che l'appello contro sentenza del Giudice di Pace è pienamente ammissibile. Infatti, contestare la responsabilità penale estende automaticamente gli effetti anche alla condanna civile dipendente. Inoltre, l'Imputata aveva espressamente contestato l'ammontare del risarcimento. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza di inammissibilità, ordinando al Tribunale di celebrare il processo d'appello.
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