Nel caso in esame, la Corte d'appello ha rigettato nel merito l'appello proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, mirato a ottenere il risarcimento dei danni. L'appello riguardava esclusivamente i risvolti civili della vicenda, dopo l'assoluzione dell'imputato dal reato di violenza privata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, evidenziando che, in base alle nuove norme, l'impugnazione ai soli effetti civili non dichiarata inammissibile impone al giudice penale di astenersi dal decidere nel merito. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice civile competente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione della competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte d'appello.
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