La Corte di Cassazione, applicando la Riforma Cartabia, ha stabilito che quando l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento verte esclusivamente sulla quantificazione delle spese legali della parte civile, la competenza passa dal giudice penale a quello civile. Nel caso di specie, le parti civili avevano contestato l'importo liquidato a loro favore, ritenendolo insufficiente. La Corte, verificata l'ammissibilità del ricorso, ha disposto il rinvio alla propria sezione civile per la prosecuzione del giudizio, in conformità con il nuovo art. 573 comma 1-bis c.p.p.
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