La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da un'imputata straniera perché ritenuta tardiva. L'imputata, priva di conoscenza della lingua italiana, aveva espressamente richiesto la traduzione della sentenza di condanna di primo grado nella propria lingua madre, autorizzata dal giudice ma mai notificata né eseguita. I Supremi Giudici hanno stabilito che l'omessa traduzione della sentenza non rende l'atto nullo, ma sospende la decorrenza dei termini di impugnazione per l'imputata, che rimangono aperti fino all'effettiva conoscenza dell'atto tradotto. La mancata traduzione lede il diritto fondamentale di difesa, impedendo alla persona condannata di comprendere i motivi della decisione e di contestarli tempestivamente.
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