La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato personalmente da un condannato contro un decreto del Tribunale di Ancona. Il ricorso era inammissibile perché, a seguito di una modifica legislativa del 2017, il condannato non poteva più presentare personalmente il ricorso, che doveva essere sottoscritto da un avvocato abilitato. Inoltre, il ricorso non conteneva motivi specifici. Di conseguenza, il condannato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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