Una società di lavanderia industriale e i suoi soci impugnavano avvisi di accertamento per IVA, IRAP e imposte sui redditi basati su operazioni inesistenti. L'accertamento era stato notificato oltre i termini ordinari, applicando il cosiddetto 'raddoppio dei termini' previsto in caso di reati tributari. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 571/2024, ha confermato che il raddoppio è legittimo in presenza del solo presupposto astratto di un reato (indipendentemente dall'azione penale), ma ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente all'IRAP. La Corte ha stabilito che, non essendo previste sanzioni penali per le violazioni in materia di IRAP, a tale imposta non può applicarsi la disciplina del raddoppio dei termini.
Continua »