La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma e da futili motivi. L'imputato invocava la scriminante della legittima difesa o, in subordine, il riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa. I giudici di legittimità hanno ribadito che, per configurare l'eccesso colposo, devono prima sussistere i presupposti fondamentali della legittima difesa, ossia la necessità di contrastare un pericolo attuale e una reazione proporzionata. In mancanza di questi elementi originari, non è possibile ipotizzare alcun errore colposo nella valutazione del pericolo o dei mezzi di reazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato, ordinandogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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