La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 683 del 2026, ha confermato una condanna per truffa contrattuale, stabilendo un principio fondamentale: anche le condotte ingannevoli successive alla stipula di un contratto, come le reiterate e false rassicurazioni, costituiscono i 'raggiri' necessari a configurare il reato. Il caso riguardava la vendita di una polizza assicurativa mai attivata. La Corte ha precisato che tali comportamenti, volti a mantenere la vittima in errore, distinguono la frode dal mero inadempimento civile. La sentenza è stata parzialmente annullata su aspetti procedurali, come l'erronea applicazione di una provvisionale e il diniego di conversione della pena.
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