La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale che aveva revocato la pena dei lavori di pubblica utilità a un condannato. La decisione chiarisce che la revoca pena sostitutiva è possibile solo per violazioni avvenute durante l'esecuzione della pena stessa (art. 66 L. 689/81), e non sulla base di una nuova valutazione di idoneità da parte del giudice dell'esecuzione. Tale valutazione, infatti, appartiene alla fase di cognizione e diventa definitiva con la sentenza, garantendo il principio di intangibilità del giudicato.
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