Un'impresa edile ha chiesto un risarcimento a un Comune per i danni subiti a causa della sospensione dei lavori di un appalto. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta perché l'iscrizione di riserva in appalto pubblico è stata presentata in ritardo. L'impresa, infatti, ha formulato la riserva solo nel verbale di ripresa dei lavori e non, come avrebbe dovuto, nel verbale di sospensione. Secondo i giudici, se l'illegittimità della sospensione è immediatamente evidente, la riserva va iscritta subito. Attendere la ripresa dei lavori rende la richiesta intempestiva e, di conseguenza, invalida. La sentenza stabilisce un principio di tempestività fondamentale per la validità delle richieste economiche dell'appaltatore.
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