Un cittadino, condannato per violazione delle distanze edilizie, ha tentato di modificare in appello il fondamento della sua richiesta di manleva contro il Comune, passando da una responsabilità contrattuale a una extracontrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di tale modifica, qualificandola come una domanda nuova in appello. La sentenza chiarisce che alterare la causa petendi, ovvero i fatti e il diritto su cui si fonda la pretesa, introduce un tema d'indagine radicalmente diverso, vietato in secondo grado.
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