Una società di promozioni ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di alcune fatture, producendo a sostegno delle proprie pretese delle semplici fotocopie di rapportini di servizio. La società convenuta ha operato il disconoscimento delle fotocopie, contestandone la conformità agli originali e l'autenticità delle firme. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso della società creditrice. Ha stabilito che il disconoscimento era stato effettuato in modo formale e specifico, facendo ricadere sulla parte che ha prodotto le copie l'onere di presentarne gli originali, cosa mai avvenuta. Di conseguenza, le fotocopie sono state private di ogni valore probatorio.
Continua »