La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di frode in commercio relativo alla vendita di olio di oliva declassato. Una società era stata sanzionata per aver miscelato olio lampante, non idoneo al consumo, vendendolo come extravergine. La difesa contestava la classificazione merceologica basata sul numero di perossidi, ma la Corte ha confermato che il superamento della soglia di 20 determina il declassamento automatico a olio lampante. Tuttavia, la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della confisca per equivalente. I giudici di appello non avevano fornito una motivazione adeguata sul calcolo del profitto illecito, omettendo di rispondere alle specifiche doglianze difensive riguardanti la corrispondenza tra le operazioni contestate e il valore dei beni confiscati.
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