Il Pubblico Ministero aveva accusato un uomo di vari reati fallimentari. Durante un accordo di patteggiamento, il Pubblico Ministero ha modificato le accuse, ma la sentenza finale del giudice ha applicato la pena solo per alcuni reati, rimanendo totalmente silenziosa sull'accusa di bancarotta documentale. Quando il Pubblico Ministero ha chiesto di processare l'uomo per quest'ultima accusa, il giudice dell'udienza preliminare ha rifiutato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo il principio della irretrattabilità dell'azione penale. Poiché il Pubblico Ministero non può ritirare un'accusa da solo e il giudice non si era pronunciato su di essa, la sentenza precedente era inesistente su quel punto. Di conseguenza, il processo per la bancarotta documentale deve riprendere.
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