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art. 5 L. n. 223 del 1991

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Licenziamento Collettivo: Unico Centro di Imputazione del Rapporto di Lavoro
Due aziende di trasporto aereo, pur formalmente distinte, operavano come un unico complesso aziendale. Un Lavoratore è stato licenziato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento, negando la reintegra ma condannando le aziende a pagare un'indennità risarcitoria. La Cassazione ha confermato che la platea dei lavoratori da considerare deve includere tutti i dipendenti dell'intero gruppo, data l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ha anche chiarito i criteri per calcolare l'indennità risarcitoria, specificando che l'aliunde perceptum va detratto dal danno complessivo, non dal tetto massimo delle dodici mensilità.
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Licenziamento illegittimo: L’azienda rinuncia, il lavoratore vince le spese
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento illegittimo. Un lavoratore era stato licenziato da un'azienda aerea. I giudici precedenti avevano stabilito che il licenziamento era illegittimo perché due società, pur separate formalmente, costituivano un unico 'complesso aziendale'. Questo significava che l'azienda avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti di entrambe le entità per la procedura di licenziamento collettivo. L'azienda ha poi rinunciato al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato estinto il processo e ha condannato l'azienda a pagare le spese legali al lavoratore.
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Licenziamento collettivo: appalto perso ma la reintegra è salva
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione, decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti del servizio cessato, senza prima confrontare la loro professionalità con quella degli altri dipendenti dell'azienda (fungibilità). Per restringere la platea dei licenziabili, l'azienda avrebbe dovuto motivare dettagliatamente tale scelta fin dall'avvio della procedura, dimostrando l'infungibilità dei profili. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma il datore è unico
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo avviato dalla sua azienda formale. I giudici accertano che l'azienda e un'altra società collegata costituiscono in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento. Inoltre, accoglie il ricorso della lavoratrice sul calcolo del risarcimento: l'aliunde percipiendum (quanto si sarebbe potuto guadagnare altrove) va sottratto dal danno totale effettivo prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità, e non direttamente da quest'ultimo. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma spettante alla lavoratrice.
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Obbligo di repechage: licenziamento illegittimo
Un lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo alla fine di un appalto. Il Tribunale dichiara il licenziamento illegittimo non per l'insussistenza del motivo, ma per la violazione dell'obbligo di repechage, in quanto il datore di lavoro non ha provato di aver cercato una ricollocazione. In applicazione di recenti principi, la sanzione non è il reintegro ma un'indennità risarcitoria. La sentenza chiarisce anche i limiti della responsabilità solidale del committente, escludendo i crediti di natura risarcitoria come le ferie non godute.
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