La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 335/2025, ha rigettato il ricorso di un imprenditore, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'imputato agiva come prestanome di un'impresa individuale. La Corte ha confermato che per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta prestanome è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza del rischio che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte illecite, senza che sia necessaria la conoscenza di ogni singolo atto. La denuncia di furto delle scritture contabili è stata ritenuta ininfluente ai fini della responsabilità.
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