La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2939/2026, ha stabilito un principio fondamentale in materia di procedura penale. La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio. Questo vizio, che lede il diritto di difesa, può essere sollevato per la prima volta in Cassazione, anche se il difensore non l'aveva eccepito in precedenza. La decisione riguarda un caso di reati fiscali, ma il principio sulla nullità per le conclusioni del procuratore ha una portata generale.
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