La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso del Pubblico Ministero contro un'ordinanza del Tribunale di Forlì, che aveva annullato un decreto di esecuzione di una confisca per equivalente per la mancata emissione di un'ingiunzione di pagamento. La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha riqualificato il ricorso del PM come 'opposizione' ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e ha rinviato gli atti al Tribunale di Forlì per il proseguimento. La decisione si concentra sul corretto rimedio procedurale da utilizzare in questi casi.
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