Un automobilista, alla guida di un'auto aziendale, provoca un incidente stradale ferendo quattro persone. Invece di fermarsi, l'uomo fugge senza prestare assistenza, integrando il reato di omissione di soccorso. Le forze dell'ordine rintracciano l'auto con il motore ancora caldo sotto casa dell'indiziato. Nei gradi di giudizio precedenti, l'uomo viene condannato. Egli propone ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali, tra cui le domande dirette rivolte dal giudice ai testimoni e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la condanna, stabilendo che il giudice terzo può porre domande dirette per accertare la verità e che l'assenza di precedenti penali non basta a ottenere sconti di pena. Il ricorrente deve anche pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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