Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione di un uomo accusato di tentato furto in abitazione, lamentando la mancata effettuazione di una ricognizione personale, considerata una prova decisiva nel processo penale. L'Imputato era stato inizialmente condannato in primo grado sulla base di riconoscimenti fotografici. In appello, la difesa ha presentato un alibi: l'uomo si trovava in Germania per un incontro sportivo nei giorni dei furti. La Corte d'Appello ha quindi assolto l'uomo, ritenendo i vecchi riconoscimenti inaffidabili per il tempo trascorso e lo stress delle vittime. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando che la ricognizione fisica non era una prova decisiva nel processo penale poiché, anche in caso di esito positivo per l'accusa, non avrebbe potuto superare il ragionevole dubbio generato dall'alibi e dalle contraddizioni dei testimoni. Vince l'Imputato, che resta assolto.
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