La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7722/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. La pronuncia consolida principi fondamentali sulla responsabilità penale dell'amministratore di fatto, la cui qualifica prescinde dal ruolo formale, e dei sindaci, per omesso controllo. Viene inoltre ribadito che per la bancarotta fraudolenta documentale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale.
Continua »