La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni familiari di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, i cui beni erano stati confiscati. La decisione si basa sul principio che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, a meno che questa non sia del tutto mancante o meramente apparente. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva fornito una motivazione logica, seppur contestata dai ricorrenti, per la confisca per sproporzione, rendendo il ricorso inammissibile.
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