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Art. 495 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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85 provvedimenti

Altri anni per Art. 495 Codice di Procedura Penale

Disturbo della quiete pubblica: locale rumoroso contro riposo
Il gestore di un pub è stato condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica a causa dei rumori molesti e degli schiamazzi dei clienti all'esterno del locale, che impedivano il riposo di un vicino. L'imputato si è difeso sostenendo che il disturbo riguardasse una sola persona e che la zona fosse già rumorosa per via della movida. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del gestore. I giudici hanno chiarito che, per far scattare il reato, basta che i rumori siano potenzialmente idonei a disturbare un gruppo indeterminato di persone, anche se poi a lamentarsi è un solo vicino. Inoltre, il gestore ha l'obbligo giuridico di controllare i clienti ed evitare che disturbino la quiete pubblica, anche nelle aree esterne adiacenti al locale.
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Divieto di reingresso dello straniero: no a scappatoie da UE
Un cittadino straniero, già espulso dall'Italia, vi faceva rientro prima dei cinque anni atterrando da Amsterdam, violando il divieto di reingresso dello straniero. Condannato in primo e secondo grado a un anno di reclusione, proponeva ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva l'assenza di prova dell'accompagnamento alla frontiera e la provenienza da un paese Schengen. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato scatta per il solo fatto di rientrare senza autorizzazione dopo un provvedimento di espulsione, a prescindere che l'allontanamento sia stato forzato o volontario. Il ricorrente perde la causa, la condanna è confermata e dovrà pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso: condanna senza prescrizione
L'Imputato, condannato per ricettazione, proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata escussione di un testimone durante il giudizio abbreviato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché il motivo era manifestamente infondato: il giudice di merito aveva legittimamente revocato l'audizione del teste ritenendola non più indispensabile. La difesa sosteneva inoltre l'avvenuta prescrizione del reato. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non ha potuto rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Decadenza dalla prova testimoniale: tra truffa e diritto di difesa
Un cliente, accusato di truffa per il mancato pagamento di una fornitura commerciale, era stato condannato nei primi gradi di giudizio. Durante il processo, il tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale della difesa a causa dell'assenza temporanea del testimone e dei difensori alla chiamata d'udienza, rifiutando poi di revocare il provvedimento nonostante la successiva presentazione di un certificato medico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, stabilendo che la revoca ingiustificata del testimone viola il diritto costituzionale di difendersi provando. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio per gli effetti penali a causa della prescrizione del reato, e ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione sul risarcimento dei danni.
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Prescrizione del reato: l’impiegata evita la pena ma rischia il danno
Un'impiegata amministrativa è stata accusata di aver sottratto ingenti somme all'azienda falsificando assegni e fatture. Condannata in appello per truffa aggravata, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che il reato si era estinto per il decorso del tempo, dichiarando la prescrizione del reato sotto il profilo penale. Tuttavia, poiché i motivi di ricorso relativi alla ricostruzione dei fatti e all'autenticità delle firme non erano manifestamente infondati, la Cassazione ha annullato anche le decisioni sul risarcimento del danno, rinviando la causa al giudice civile per un nuovo esame della responsabilità risarcitoria.
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