La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Secondo i giudici, nel quadro del concordato in appello, ogni beneficio deve essere oggetto dell'accordo tra le parti o deve essere espressamente devoluto alla valutazione del giudice da entrambi i soggetti. In assenza di tale previsione nel patto negoziale, il giudice non può intervenire d'ufficio per concedere benefici non concordati.
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