La vicenda nasce dal versamento bancario di due titoli di credito falsificati. La titolare del conto corrente ha incassato due titoli integralmente contraffatti a nome di un terzo soggetto ignaro. I giudici di merito hanno condannato la donna per il reato di ricettazione, escludendo la sua partecipazione alla materiale contraffazione a causa della complessità tecnica dell'operazione e della sua condizione personale. La difesa ha contestato la qualificazione giuridica, sostenendo il concorso nel reato presupposto di falso, incompatibile con la ricettazione. La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato l'errore dei giudici di merito, stabilendo che il concorso nella falsificazione non richiede necessariamente la manipolazione materiale del titolo, bastando la preventiva disponibilità a incassarlo. Tuttavia, accertata l'assenza di cause di sospensione, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato contestato di ricettazione di assegni clonati per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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