Il caso esamina la condanna di un soggetto per tentata truffa e falso documentale. L'imputato aveva consegnato quietanze di pagamento contraffatte a un terzo, che le aveva poi utilizzate per evitare azioni esecutive da parte dell'Ente di Riscossione. La difesa sosteneva l'insussistenza del reato per mancanza di contatti diretti tra l'imputato e la persona offesa, oltre a eccepire l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che per la configurabilità del reato di truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno, purché sussista un nesso causale tra l'inganno e il danno patrimoniale. Inoltre, trattandosi di truffa a consumazione prolungata, la prescrizione non era ancora maturata.
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